CERTIFICATO MEDICO

FAC-simile Certificato medico

Oggetto: CERTIFICATI MEDICI RILASCIATI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA

Dal 2013 ad oggi in materia di certificati medici per lo svolgimento di attività sportive , vi sono sati numerosi

interventi legislativi che hanno creato molta confusione nel mondo sportivo e molti disagi fra gli addetti ai

lavori e fra i genitori dei minori. Per quanto possibile tentiamo, nel prosieguo di fare un po’ di chiarezza.

Le attività sportive si dividono in 3 categorie

– attività agonistica

– attività non agonistica

– attività ludico-motoria

Per l’attività agonistica nulla è cambiato e valgono le regole degli scorsi anni.

Per l’attività non agonistica il Ministero della Salute con un proprio Decreto, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 243 del 18.10.2014, ha reso note le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per

l’attività per l’attività sportiva non agonistica” che stabiliscono quanto segue:

– sono attività non agonistiche tutte le attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle

Federazioni Sportive Nazionali, dagli ENTI di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per coloro che

non sono considerati atleti agonistici

– il Certificato ha validità annuale dalla data del rilascio

– il Certificato deve indicare l’avvenuta misurazione della pressione arteriosa e deve indicare la data di

un referto di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita

– particolari regole sono fissate per gli ultrasessantenni e per i soggetti a rischio cardiovascolare

– i Certificati possono essere rilasciati dal medico di medicina generale e dai pediatri di libera scelta,

relativamente ai propri assistiti, dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della

Federazione Medica Sportiva Nazionale del CONI

Per l’attività ludico motoria il CONI con propria Circolare n. 0010529 del 19.09.14 ha scritto:

“Ciò premesso, è opportuno sottolineare che le suddette Linee Guida non si applicano all’attività ludica e

amatoriale, intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della Salute 24

aprile 2013 (cd. “decreto Balduzzi”), l’attività ludico motoria, praticata da soggetti non tesserati alle

Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal

CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere

psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto

svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.”

Alla luce di queste precisazioni TUTTE le attività “ORGANIZZATE” o “REGOLAMENTATE” da soggetti

riconosciuti dal CONI, (compresi quindi gli enti di promozione sportiva) hanno l’obbligo del certificato

medico e quindi non possono mai essere qualificate come ludico motorie.

 

Per completezza di informazione riteniamo utile riportare il testo del decreto completo di allegati

DECRETO 8 AGOSTO 2014

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.

(14A08029) (GU Serie Generale n.243 del 18-10-2014)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica»; Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»; Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica; Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014; Tenuto conto dell’aumentato rischio cardiovascolare legato all’età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute; Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

Decreta:

Art. 1

Ambito della disciplina

  1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell’art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreta quale parte integrante (Allegato 1).
  1. E’ confermato il modello del certificato di cui all’allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2). Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4535 Allegato 1

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISITICA

Definizione di attività sportiva non agonistica

  1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
  1. a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
  1. b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  1. c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Medici certificatori
  1. I certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Periodicità dei controlli e validità del certificato medico
  1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
  1. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti
  1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e’ necessario quanto segue:
  1. a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione

della pressione arteriosa;

  1. b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
  1. c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
  1. d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
  1. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
  1. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
  1. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.
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